FAQ per Medici Competenti
La Legge 5 marzo 1963, n. 292 e ss.mm.ii. sulla vaccinazione antitetanica obbligatoria rendono obbligatoria la vaccinazione antitetanica per le seguenti categorie di lavoratori:
- operai addetti alla manipolazione delle immondizie
- operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni
- lavoratori del legno
- metallurgici e metalmeccanici
- lavoratori agricoli, pastori, allevatori di bestiame
- stallieri, fantini
- conciatori
- sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di preparazione delle piste negli ippodromi
- spazzini, cantonieri, stradini
- sterratori
- minatori
- fornaciai
- operai e manovali addetti all’edilizia
- operai e manovali delle ferrovie
- asfaltisti
- straccivendoli
- personale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale dell’esercizio» (D.M. 22 marzo 1975 – G.U. 29 marzo 1975, n. 85)
- marittimi e lavoratori portuali (D.M. 16 settembre 1975 G.U. 22 ottobre 1975, n. 280)
- per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle federazioni del CONI
Per tali lavoratori la vaccinazione è resa obbligatoria a partire dalle nuove leve di lavoro.
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) individua i lavoratori/gruppi di lavoratori che devono essere sottoposti a Sorveglianza Sanitaria e, pertanto, eseguire le visite mediche e i restanti accertamenti eventualmente disposti dal Medico Competente.
In generale sono sottoposti a Sorveglianza Sanitaria tutti i lavoratori esposti a rischi rilevanti per la salute (rumore, vibrazioni, ecc.) o per i quali esistano specifici obblighi di legge (alcol, droghe, ecc.).
Anche in questo caso la risposta dovrebbe trovarsi sul DVR.
In generale il datore di lavoro ha facoltà (non obbligo) di sottoporsi a Sorveglianza Sanitaria anche se questo svolge mansioni di rischio all’interno dell’azienda.
Nel caso in cui vi siano più soci, solo quello inquadrato come Datore di Lavoro ha facoltà di non sottoporsi a Sorveglianza Sanitaria. Per tutti gli altri soci invece sussiste l’obbligo.
L’Art. 21 del D.Lgs. specifica che ‘’i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del Codice civile, i lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del Codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti … hanno facoltà di beneficiare della Sorveglianza Sanitaria … ‘’
Sì, l’Articolo 41 al comma 2 lettera e-bis) prevede proprio la possibilità di eseguire una visita medica preventiva in fase pre-assuntiva.
Tale visita non può essere eseguita in alcune circostanze, tra queste ricordiamo l’impossibilità di sottoporre un lavoratore a test antidroga in fase pre-assuntiva.
Indipendentemente dal fatto che questo sia maggiorenne o meno, ai sensi della legge 81/2008, il lavoratore deve essere sottoposto a controlli sanitari. La normativa preclude alcune attività ai minorenni, il DVR dovrebbe includere una sezione apposita nella quale tratta la tematica.
È un ambulatorio mobile autorizzato che permette di svolgere le visite mediche direttamente in azienda, anche quando non siano disponibili spazi predisposti o infermerie.
L’unità mobile è un mezzo attrezzato che assolve a pieno le necessità dei controlli sanitari sul lavoratore, senza che questo si sposti, sottraendo tempo all’attività lavorativa.
Gli ambulatori Mobili di CMD Centro Medico dispongono di autorizzazione sanitaria del SSN.
CMD può offrire un servizio di assistenza a 360° che permette all’Azienda di concentrarsi sul proprio business senza distrazioni. Pensiamo noi a tutto. Il servizio è personalizzato.
Sì, le visite mediche sono infatti solo un aspetto dei molteplici compiti del medico competente in azienda.
L’attività di consulenza, di revisione e sottoscrizione di documenti relativi alla sicurezza aziendale e la verifica dell’idoneità dei luoghi di lavoro sono alcuni dei molteplici compiti che il Medico Competente deve svolgere in azienda, compiti questi che si affiancano alle note visite mediche.
No, è il Datore di Lavoro, o un suo Delegato, che nomina il Medico Competente. Una volta nominato il medico, l’ufficio personale dell’azienda fisserà le visite per i lavoratori.
Il lavoratore può chiedere una visita anche fuori dalla normale periodicità, solo se correlata ai rischi lavorativi, chiedendo una ‘visita a richiesta del lavoratore’, prevista dal D.Lgs. 81/08 Art. 41 comma 2 lettera c).